Comunicati stampa

 

Confesercenti Emilia-Romagna esprime soddisfazione per approvazione della nuova legge sul franchising

 

 

 

Bologna, 26 Aprile 2004

 

 


Con il varo da parte del Senato della nuova legge quadro sul franchising, il settore, ha finalmente una propria regolamentazione dopo anni di battaglie politiche e sindacali durante i quali la Federazione Italiana del Franchising aderente alla Confesercenti ha sostenuto con vigore l’urgenza di una normativa in materia.

Confesercenti Emilia-Romagna esprime soddisfazione per la decisione del Senato della Repubblica e un vivo ringraziamento ai promotori dell’iniziativa parlamentare e a tutti i partiti politici che in modo bipartisan hanno approvato il testo che sicuramente porterà benefici al settore, che comprende, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna 60 franchisor e oltre 2.300 franchisee e ne favorirà una trasparente evoluzione limitando le iniziative prive di qualità e trasparenza.

                                                                              

                                                                                                     
Allegato: sintesi del provvedimento

 

 

SINTESI E COMMENTO DELLA LEGGE APPROVATA

 

Il testo della proposta di legge approvata si intitola “Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale” e consta di 9 articoli.

L’articolo 1 descrive il franchising come il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Dopo aver affermato che il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica, la legge propone una serie di definizioni afferenti ai soggetti del contratto di franchising e ad elementi sostanziali dello stesso quali il Know-How, le royalties ecc….

Per quanto riguarda la forma del contratto in oggetto, la legge stabilisce che esso debba essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale, l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.

Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni.


È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.


Quanto al contenuto del contratto esso deve espressamente indicare:

· l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;

· le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;

· l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;

· la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;

· le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;

· le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

· le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.


Vengono poi elencati gli obblighi dell’affiliante e di seguito quelli dell’affiliato

Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

a)       principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

b)       l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;

c)       una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;

d)       una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;

e)       l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

f)         la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy;


L'affiliato, da parte sua, non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore. Si impegna, inoltre, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.

Entrambi, affiliante ed affiliato debbono tenere l’uno nei confronti dell’altro un comportamento ispirato a buona fede, lealtà e correttezza e devono prestare ogni dato e informazione che ritengano necessaria o utile ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale.

Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, sia esperito un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato.