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Con il varo da parte del Senato della nuova legge quadro
sul franchising, il settore, ha finalmente una propria regolamentazione
dopo anni di battaglie politiche e sindacali durante i quali la
Federazione Italiana del Franchising aderente alla Confesercenti ha
sostenuto con vigore l’urgenza di una normativa in materia.
Confesercenti Emilia-Romagna esprime soddisfazione per
la decisione del Senato della Repubblica e un vivo ringraziamento ai
promotori dell’iniziativa parlamentare e a tutti i partiti politici che in
modo bipartisan hanno approvato il testo che sicuramente porterà benefici
al settore, che comprende, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna 60
franchisor e oltre 2.300 franchisee e ne favorirà una trasparente
evoluzione limitando le iniziative prive di qualità e trasparenza.
Allegato:
sintesi del provvedimento
SINTESI
E COMMENTO DELLA LEGGE APPROVATA
Il testo della proposta di legge approvata si intitola
“Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale” e consta di 9
articoli.
L’articolo 1 descrive il franchising come il
contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici,
economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte
concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di
diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti
di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e
commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una
pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di
commercializzare determinati beni o servizi.
Dopo aver affermato che il contratto di affiliazione
commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica,
la legge propone una serie di definizioni afferenti ai soggetti del
contratto di franchising e ad elementi sostanziali dello stesso quali il
Know-How, le royalties ecc….
Per quanto riguarda la forma del contratto in oggetto,
la legge stabilisce che esso debba essere redatto per iscritto a pena di
nullità.
Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale, l'affiliante
deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.
Qualora il contratto sia a tempo determinato, l’affiliante dovrà comunque
garantire all’affiliato una durata minima sufficiente all’ammortamento
dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni.
È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una
delle parti.
Quanto al contenuto del contratto esso deve espressamente indicare:
· l'ammontare degli investimenti e delle eventuali
spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio
dell'attività;
· le modalità di calcolo e di pagamento delle
royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare
da parte dell'affiliato;
· l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in
relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di
vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
· la specifica del know-how fornito dall'affiliante
all'affiliato;
· le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto
di know-how da parte dell'affiliato;
· le caratteristiche dei servizi offerti
dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale,
progettazione ed allestimento, formazione;
· le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale
cessione del contratto stesso.
Vengono poi elencati gli obblighi dell’affiliante e di seguito quelli
dell’affiliato
Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un
contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare
all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere,
corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali
sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque
dovranno essere citati nel contratto:
a)
principali dati relativi all'affiliante, tra
cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante
affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di
inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b)
l'indicazione dei marchi utilizzati nel
sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o
della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la
proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto
del marchio;
c)
una sintetica illustrazione degli elementi
caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
d)
una lista degli affiliati al momento operanti
nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e)
l'indicazione della variazione, anno per anno,
del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni
o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia
avvenuto da meno di tre anni;
f)
la descrizione sintetica degli eventuali
procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti
dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni,
relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da
affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto
delle vigenti norme sulla privacy;
L'affiliato, da parte sua, non può trasferire la sede, qualora sia
indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se
non per causa di forza maggiore. Si impegna, inoltre, ad osservare e a
far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo
scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al
contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.
Entrambi, affiliante ed affiliato debbono tenere l’uno
nei confronti dell’altro un comportamento ispirato a buona fede, lealtà e
correttezza e devono prestare ogni dato e informazione che ritengano
necessaria o utile ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione
commerciale.
Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra
parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo
1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Per le controversie relative ai contratti di affiliazione
commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità
giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, sia esperito un tentativo di
conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato.
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