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Oggetto:
DEFINIZIONE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE
STAGIONE
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 5 LUGLIO 1999, N. 14.
Prot. n. (COM/99/10405)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Richiamato il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della
disciplina relativa al settore del commercio e, in particolare, l'art.
15, comma 6;
Vista la L.R. 5 luglio 1999 n. 14 recante "Norme per la disciplina
del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114", che, all'art. 15, stabilisce che la Giunta regionale definisce
le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine
stagione, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 114 del 1998;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'adozione di un atto che
definisca le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una
corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle
vendite di liquidazione e delle vendita di fine stagione;
Considerato che, in attuazione dell'art. 15, comma 6 del D.Lgs, n. 114
del 1998 e dell'art. 1, comma 4 della L.R. n. 14 del 5 luglio 1999 è
avvenuta la consultazione dei rappresentanti degli Enti locali, delle
organizzazioni di consumatori, delle imprese del commercio e delle
Organizzazioni sindacali;
Dato atto:
§
del parere favorevole, espresso dal Direttore
Generale alle Attività Produttive, Dr. Uber Fontanesi, in merito all a
legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
§
del parere favorevole, espresso dal
Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale,
Ing. Roberto Donati, in merito alla regolarità tecnica del presente atto
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
Su proposta dell'assessore alle Attività
produttive;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
§
di approvare le modalità di svolgimento delle
vendite di liquidazione e di fine stagione contenute nell'allegato A) che
fa parte integrante del presente provvedimento;
§
di pubblicare integralmente la presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
Allegato A)
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE
STAGIONE.
1 - VENDITE DI LIQUIDAZIONE.
1 - Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in
breve tempo tutt e le merci, presentando al consumatore l'acquisto come
occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di
cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento
di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali.
2 - L'effettuazione delle vendite di liquidazione è soggetta a
comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita. A tal fine
apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio
delle vendite medesime.
3 - La trasformazione o il rinnovo dei locali ai fini di cui al comma 1
deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di
manutenzione straordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere
strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti
tecnologici o servizi, o al loro adeguamento alle norme vigenti, tali da
determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi.
4 - La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti
indicazioni: i motivi della vendita di liquidazione, l'ubicazione dei
locali in cui la medesima viene effettuata, la data di inizio e la sua
durata entro i termini di cui al successivo comma 6.
5 - Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i
seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica:
a) cessazione
dell'attività: dichiarazione del richiedente in cui si attesta di cessare
l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione;
b) cessione dell'azienda: copia dell'atto che attesta la compravendita
dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva ovvero la
cessione della gestione;
c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione del richiedente in
cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al
trasferimento; nei casi in cui sia prevista la semplice comunicazione,
dichiarazione in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione del richiedente in
cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di
interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia
del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa
incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare. Entro quarantacinque
giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune
dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in
possesso delle fatture comprovanti l'intervento e, nel caso questo non
sia soggetto a conc essione o autorizzazione edilizia, indicandone
l'ammontare.
6 - Le vendite di
liquidazione, di cui al comma 2, possono essere effettuate durante tutto
l'anno, per un periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel
caso di cessazione dell'attività commerciale, o di cessione dell'azienda,
la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici
settimane. L'esercente, al termine dei periodi suindicati, è obbligato a
chiudere l'esercizio per i casi di cui al comma 3.
Non è comunque possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a
seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.
7 - A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al comma
2, è fatto divieto di introdurre nei locali o pertinenze dell'esercizio
ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere
di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.
8 - In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla
vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi della
comunicazione al Sindaco.
9 - E' vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico
incanto.
10 - E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e
lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita
che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.
11 - Nel caso di liquidazione antecedente la cessazione dell'attività
commerciale, al termine della conclusione delle vendite l'esercente è
tenuto a riconsegnare al Sindaco il titolo autorizzatorio.
12 - Gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite
di liquidazione devono avvenire nei termini di seguito riportati:
- cessazione dell'attività: al termine della
fine della vendita di liquidazione;
- cessazione e trasferimento dell'azienda: entro tre mesi dalla fine
della vendita di liquidazione;
- trasformazione o rinnovo dei locali: l'avvio delle opere deve avvenire
entro tre mesi dalla fine della vendita di liquidazione.
2 - VENDITE DI FINE STAGIONE.
1 - Le vendite di fine stagione riguardano i prodo tti, di carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non
vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve
periodo di tempo.
2 - Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in due periodi
dell'anno, dal 7 gennaio al 7
marzo e dal 7 luglio al 7 settembre, e si denominano, pertanto, vendite
di fine stagione estive o invernali.
3 - L'effettuazione della vendita di fine
stagione è soggetta a comunicazione al Comune con l'indicazione della
data di inizio e della sua durata, che dovrà comunque avvenire entro i
periodi fissati al comma 2, mediante comunicazione da inviarsi almeno
cinque giorni prima dell'inizio.
4 - La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve
esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita.
5 - E' obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo
sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita
che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
6 - Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di
disporre le merci offerte nelle vendite regolate al presente punto in
maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che
eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni
ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita
ordinaria viene sospesa.
3 - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE
STAGIONE
1 - La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate dai precedenti
punti 1 e 2 deve essere presentata, anche graficamente, in modo non
ingannevole per il consumatore.
2 - E' obbligatorio che la pubblicità citi, espressamente, gli estremi
della comunicazione al Comune, nonché la durata della vendita stessa.
3 - Ai fini dell'effettuazione delle vendite di cui ai punti 1 e 2, il
venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi
pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità
delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.
4 - Nel caso che per una stessa voce merceologica vengano praticati al
consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli
articoli che rientrano in tale voce, è fatto obbligo di indicare nel
materiale esp ositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e
visivo.
5 - Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a
quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
6 - E' fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi
pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di
vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7 - L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di
vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben
visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza
hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.
8 - Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di
riconoscimento, hanno facoltà di acc edere ai punti di vendita per
effettuare i relativi controlli.
9 - Nelle vendite di cui ai precedenti punti 1 e 2 è vietato il
riferimento, nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a
fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di
paragone.
10 - Le disposizioni di cui al presente atto non si applicano alle
vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione
forzata.
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