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INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA
VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE
DELLE
IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA.
ABROGAZIONE
DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49
Titolo
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna favorisce,
nell'ambito delle proprie competenze, la razionale evoluzione e lo
sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso interventi atti a
promuovere:
a) la
riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici e
nelle aree urbane ivi compresi i Capoluoghi e le frazioni dei Comuni di
montagna e di pianura a vocazione commerciale, attraverso la promozione
di metodologie finalizzate alla realizzazione di iniziative comuni fra
enti locali ed operatori privati. In particolare la Regione sostiene
l'integrazione tra gli interventi degli enti locali e quelli delle
imprese che operano negli ambiti territoriali prescelti, mediante la
promozione e l'agevolazione di programmi individuati secondo i criteri di
cui all'art. 10;
b) l'assistenza
tecnica;
c) l'ammodernamento e
l'evoluzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
d) l'introduzione di
metodologie e di sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità
nei processi di fornitura e nell'erogazione di servizi e prodotti.
Art. 2 - Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi
programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma
pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge stabilendo:
a) le misure dei
contributi, che non possono superare i 100.000 Euro nel corso del
triennio a favore di ciascuna impresa beneficiaria, salvo successive
variazioni al suddetto limite da parte della UE;
b) le spese
ammissibili per gli interventi di cui ai Titoli III e IV;
c) i criteri con i
quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi
di cui all'art. 7;
d) i termini e le
modalità di presentazione delle domande;
e) le priorità
f) le modalità per la
concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro
cumulabilità
g) le modalità di
rendicontazione delle spese effettuate.
2. La relativa deliberazione è
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3 - Iniziative
finanziabili
1. La Regione concorre allo sviluppo di
cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante:
a) la concessione di
contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi
e del patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie
per l'accesso al sistema creditizio;
b) il conferimento di
contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di
contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti
assistiti dalle garanzie di cui alla lett. a).
2. I consorzi e le cooperative di cui
al comma 1 sono costituiti fra esercenti il commercio all'ingrosso, al
dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e
altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi.
3. La Regione concede altresì
contributi per:
a) la redazione di
progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale
di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone
pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio con
particolare riferimento ai progetti di valorizzazione commerciale di aree
urbane;
b) la realizzazione
delle iniziative di cui alla lett. a) che possono ricomprendere anche
opere di riqualificazione dei punti di vendita all'interno delle aree e
di arredo urbano delle aree medesime. Dette iniziative devono essere
promosse sulla base della concertazione tra soggetti pubblici e privati,
singoli e associati, e devono consistere in un insieme sistematico e
coordinato di interventi che concorrono alla valorizzazione commerciale
delle aree prescelte;
c) la sistemazione e
la riqualificazione di aree mercatali;
d) la realizzazione
dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione
tecnologica e organizzativa;
e) la promozione e la
diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della
qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa
italiana e comunitaria, cogente o volontaria;
f) la realizzazione
di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la
fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla
normativa nazionale e comunitaria;
g) la certificazione
di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi;
h) progetti
riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali
polifunzionali;
i) misure per lo
sviluppo del commercio elettronico.
ibis) la
realizzazione di programmi di intervento per la promozione e la
attivazione di "Centri commerciali naturali", intesi come
centri urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al
rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di
centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi di
rilancio socio-economico dell'area attraverso opere di miglioramento del
contesto fisico e di formazione di partnership pubblico privato per la
promozione dell'area oggetto di intervento.
Art. 4 - Gruppo di
valutazione tecnica
1. Per lo svolgimento delle attività di
istruttoria dei procedimenti previsti dai Titoli III e IV è costituito,
con atto dell'Assessore competente in materia di commercio, un apposito
Gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente, che lo presiede,
e da esperti, fino a un massimo di cinque, nelle materie oggetto del
programma di cui all'art. 2.
Art. 5 - Destinatari
dei contributi
1. Possono concorrere alla concessione
dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi
sede legale e operativa nella Regione Emilia-Romagna:
a) le piccole e medie
imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle
esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
a bis) le piccole e
medie imprese dei servizi singole e associate;
b) i consorzi e le
società anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e
dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, senza fini di lucro,
costituiti fra piccole e medie imprese, eventualmente con la
partecipazione di enti locali, al fine di dare attuazione agli interventi
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3;
c) gli enti locali,
limitatamente agli interventi di cui alle lett. a), b), c) e i bis) del
comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie imprese o loro
forme associate;
d) le società anche
in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri
operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio
associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra
piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione
non maggioritaria al capitale sociale di enti locali;
e) le cooperative e i
consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al
dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande,
e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituitisi
al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere
a) e b) del comma 1
dell'art. 3;
f) i consorzi e le
cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno sei
consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al
comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
g) i centri di
assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. Ai fini della presente legge sono
considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo
di addetti non superiore a quaranta.
3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi
stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai Titoli III
e IV della presente legge e destinato a imprese aventi un numero
complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative,
nonché ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli
interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche
a forme associative di imprese costituite in misura prevalente da imprese
con meno di dieci addetti.
4. Le cooperative e i consorzi fidi di
cui alla lett. e) del comma 1, per accedere ai contributi previsti dalla
presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese
appartenenti ad una o più categorie economiche di cui al comma 2, ivi
comprese quelle del settore turismo.
5. I soggetti di cui al comma 4 devono
rispettare le seguenti condizioni:
a) concedere le
prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle
quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) comunicare
preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla
Regione.
6. La Giunta regionale nomina il
Presidente del collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi fidi
di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali.
Titolo II - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE
CREDITIZIA
Art. 6 - Contributi alle cooperative di
garanzia e ai consorzi fidi
1. I contributi di cui alla lett. a)
del comma 1 dell'art. 3, finalizzati alla formazione e all'integrazione
dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, sono concessi ai consorzi
e alle cooperative di garanzia in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione
all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio e lungo
termine erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti
bancari convenzionati, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed
effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio
precedente la data di presentazione della domanda;
b) in proporzione
all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistente
alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione
della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo
consortile esistente nell'esercizio precedente, nonché in proporzione
all'incremento di tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o
garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di
gestione, nonché da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti
pubblici o soggetti privati, compresi i soci e gli aderenti che abbiano
contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori
integrativi.
2. Con lo stesso atto di cui all'art. 2
la Giunta regionale stabilisce le misure dei contributi e le percentuali
di riparto dei medesimi in relazione ai criteri di cui al comma 1.
3. Gli interessi maturati annualmente
sulle somme assegnate dalla Regione alle cooperative di garanzia e ai
consorzi fidi devono essere prioritariamente da questi destinati
all'incremento del fondo di garanzia finanziato.
Art. 7 -Contributi
alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi finalizzati alla
concessione di contributi in conto interessi attualizzati
1. I contributi di cui alla lett. b)
del comma 1 dell'art. 3 sono concessi alle cooperative di garanzia e ai
consorzi fidi con gli stessi criteri e procedure di cui all'art. 6.
2. Nell'atto di concessione viene
stabilito il termine entro il quale le cooperative e i consorzi di
garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo e il termine
trascorso il quale si procede al recupero dei fondi inutilizzati dal
consorzio o dalla cooperativa di garanzia, salvo compensazione con eventuali
nuove concessioni.
Art. 8 - Assegnazione
dei contributi alle imprese associate
1. Le cooperative di garanzia ed i
consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7 a favore delle
imprese, escluse quelle del settore turismo, che utilizzando
finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della
cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche
disgiuntamente prevedono:
a) l'acquisizione, la
costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali
adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, e
l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il
rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e
l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno
od interno.
2. Nella spesa complessiva può essere
inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione
di programmi di investimento entro il limite massimo del trenta per cento
del totale degli investimenti.
3. Nella spesa complessiva ammissibile
a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati
nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda
da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.
4. Gli interventi sono limitati ad imprese
aventi sede legale ed operativa in Emilia-Romagna, per strutture ubicate
nel territorio regionale.
Art. 9 - Misure dei contributi alle
imprese associate
1. Il contributo all'impresa associata
non può essere superiore a cinque punti, su riferimento annuale, del
tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la
cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito,
indipendentemente dalla forma tecnica adottata, per finanziamenti a medio
e lungo termine. La misura del contributo massimo è comunque determinata
annualmente dalla Giunta regionale.
2. La misura del contributo può essere
elevata fino a sette punti nelle aree beneficiarie di fondi strutturali
comunitari nonché nei rimanenti territori compresi nelle Comunità
Montane.
3. Qualora i prestiti siano assistiti
dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti
o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in
modo che gli interventi non superino globalmente i limiti fissati dai commi
1 e 2.
Titolo III - INTERVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA
Art. 10 - Progetti
per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale
1. I contributi di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 3 dell'art. 3 sono concessi per progetti presentati dai
soggetti di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 dell'art. 5 per
interventi concernenti:
a) riqualificazione e
ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri
storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
b) coordinamento e
gestione delle attività concernenti: iniziative promozionali e
commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi,
campagne pubblicitarie;
c) miglioramento
dell'arredo urbano;
d) sistemazione e
riqualificazione di aree mercatali.
2. I programmi di intervento di cui
alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3 sono approvati dalla Giunta
regionale, previa acquisizione del parere della Provincia competente. Le
procedure per la formazione dei medesimi nonché i contenuti delle
convenzioni che regolano i rapporti fra i diversi soggetti partecipanti
sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma di cui all'art. 2.
Art 10bis - Programmi di intervento locali per la
promozione e la attivazione di "Centri commerciali naturali
1. I contributi di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera i bis) sono concessi per programmi di intervento locali
per la promozione e la attivazione di "Centri commerciali
naturali" presentati dai Comuni per attivare processi di
rigenerazione e rinnovo commerciale.
2. Le procedure per la formazione dei
programmi nonché i contenuti della convenzione che regola i rapporti fra
i soggetti pubblici e i soggetti privati, che partecipano in forma
associata, sono definiti dalla Giunta regionale.
3. Il Comune destinatario dei
contributi regionali si impegna a finanziare con risorse proprie parte
del progetto riguardante le opere realizzate dai soggetti privati in
forma associata. La percentuale minima di tale contributo viene fissata,
esclusivamente in relazione agli interventi ammessi al contributo
regionale, nell'atto della Giunta di cui al comma 2.
4. I programmi di intervento sono
approvati dalla Giunta regionale.
Art. 11 - Progetti per l'assistenza
tecnica
1.
I progetti di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 possono
essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), a bis), d) e g)
del comma 1 dell'art. 5.
2. I progetti di cui al comma 1
riguardano:
a) l'assistenza
tecnica a carattere continuativo;
b) l'assistenza
tecnica finalizzata ad interventi specifici, con particolare riferimento
a:
1) sviluppo di
analisi e di servizi di supporto riguardanti la riqualificazione e la
costituzione di forme associative;
2) interventi a
favore delle singole imprese per l'introduzione di innovazioni nella
movimentazione delle merci e nelle tecniche di vendita o di ristorazione;
3) interventi a
favore delle singole imprese per analisi di mercato, innovazioni della
gestione aziendale, logistica, analisi di produttività e strategie di
marketing aziendale, finalizzati anche alla specializzazione aziendale;
4) costituzione e
aggiornamento di banche dati, indirizzate alla elaborazione di indici di
comparazione interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle
piccole e medie imprese commerciali e dei servizi.
3. Nella concessione
dei contributi per le attività di cui al presente articolo hanno priorità
gli interventi proposti dai soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 5.
Titolo IV - INTERVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI QUALITÀ AZIENDALE
Art. 12 - Studi di
valutazione
1. Per le finalità di cui alla lett. e)
del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui
all'art. 5 che intendono verificare opportunità, costi e benefici
dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità,
attraverso adeguati studi di valutazione.
2. Gli studi di valutazione devono
essere finalizzati alla verifica degli scostamenti fra l'organizzazione
aziendale esistente e quanto previsto dalle normative EN (norme europee)
29000 e relativi criteri operativi applicativi per i servizi UNI (ente
italiano di unificazione) ISO (organizzazione internazionale di
normalizzazione) 9004/2 e successive modificazioni.
3. Gli studi devono definire, partendo
da un'analisi della reale situazione aziendale, il programma degli
interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.
Art. 13 -Sistemi di
qualità aziendale
1. Per le finalità di cui alla lett. f)
del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui
all'art. 5 che realizzano sistemi di qualità aziendale in conformità alla
normativa nazionale e comunitaria.
2. La conformità del sistema di qualità
alla normativa di riferimento EN 29000 e successive modificazioni viene
accertata da valutatori accreditati presso istituti di certificazione per
il commercio, turismo e servizi ed è condizione necessaria per la
concessione dei benefici di cui alla presente legge.
Art. 14 - Attività
finanziate
1. Sono ammesse ai contributi le
iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema di qualità,
inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura
organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle
risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità, secondo
la normativa della serie UNI EN 29000 e successive modificazioni.
2. Le iniziative comprendono la fase di
elaborazione del manuale di qualità, la fase di attuazione del sistema
progettato in tutte le sue componenti, comprensiva di procedure organizzative,
procedure operative, istruzioni, documenti di registrazione della
qualità, sistemi e strumenti di misura e controllo, per il monitoraggio e
la verifica dei processi di progettazione, erogazione e fornitura del
servizio, compreso il controllo finale del servizio erogato al cliente.
Fra le iniziative vanno compresi l'impiego di programmi per la gestione
della qualità a mezzo di elaboratore elettronico, la formazione e
l'addestramento del personale.
3. Fra le attività finanziate può
essere compresa quella di valutazione del sistema di qualità attuato,
effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 12.
Art. 15 - Contributi
per la certificazione del sistema di qualità
1. Per le finalità di cui alla lett. g)
del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi alle imprese che
intendono certificare il proprio sistema di qualità.
2. La Regione finanzia la spesa che i
destinatari dei contributi devono sostenere per il primo rilascio di
certificazioni da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e
da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto
un mutuo riconoscimento.
Art. 16 -Attività di
sensibilizzazione e informazione
1. Per le finalità di cui alla lett. d)
del comma 1 dell'art. 1, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione,
mirate alle piccole e medie imprese, sulle problematiche legate
all'applicazione delle nuove norme in materia di:
a) attuazione di
sistemi di qualità aziendale;
b) certificazione di
sistemi di qualità.
2. La Regione, per l'organizzazione e
la gestione delle attività di cui al comma 1, può:
a) stipulare
convenzioni con le associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative del commercio, del turismo e dei servizi e con le Camere
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per promuovere
iniziative comuni;
b) avvalersi di
imprese o di professionisti con provata competenza ed esperienza nella
materia della qualità.
3. La Regione può altresì concorrere
con propri contributi a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti
indicati al comma 2, nell'ambito delle materie indicate dal presente
articolo.
Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 17 - Controlli
1. La Regione svolge i controlli
concernenti il possesso dei requisiti per la concessione dei contributi e
acquisisce la documentazione che illustra le modalità di attuazione
dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati
conseguiti.
Art. 18 - Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge l'Amministrazione
regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte
spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria
disponibilità in sede di approvazione della legge annuale del bilancio, a
norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 19
Variazione di
bilancio
1. Per l'esercizio 1997, agli oneri
derivanti dagli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3 e
alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3, ammontanti complessivamente a
L.3.101.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati
nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far
fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione.
Spese di investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1997
secondo l'esatta destinazione recata dalle voci nn. 4 e 8 dell'elenco n.
5 allegato alla legge regionale 24 aprile 1997, n. 8.
2. Al bilancio di previsione per
l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni: STATO DI
PREVISIONE DELLA SPESA
a) VARIAZIONI IN
AUMENTO:
Cap. 27712
"Contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi
finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi
attualizzati".(C.N.I.)
Stanziamento di
competenza L.2.100.000.000
Stanziamento di cassa
L.500.000.000
Cap. 27716
"Contributi in conto capitale alle imprese commerciali, loro forme
associative e strutture operative promosse dalle associazioni di
categoria per la riqualificazione di aree commerciali".(C.N.I.)
Stanziamento di
competenza L.600.000.000
Stanziamento di cassa
L.200.000.000
Cap. 27718
"Contributi in conto capitale agli enti locali per la
riqualificazione di aree commerciali". (C.N.I.)
Stanziamento di
competenza L.401.000.000
Stanziamento di cassa
L.100.000.000
b) VARIAZIONI IN
DIMINUZIONE:
Cap. 86500
"Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in
corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo".
Stanziamento di
competenza L.3.101.000.000
Stanziamento di cassa
L.800.000.000
Art. 20 - Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la L.R. 7 dicembre
1994, n. 49, concernente interventi nel settore del commercio;
b) l'art. 13 della
L.R. 27 giugno 1997, n. 19.
Art. 21 - Norma
transitoria
1. Limitatamente all'esercizio
finanziario 1997, conservano efficacia le domande presentate a norma
della L.R. n. 49 del 1994.
Art. 22 - Dichiarazione
d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 comma 2, della
Costituzione e 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
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